Economia

Dipendente assente per malattia o infurtunio? No problem, anche l’imprenditore ha diritto a un indennizzo

Annotate questa cifra: quasi 50 milioni di euro. Un mucchio di soldi che, ogni anno, restano nelle
casse delle compagnie assicurative per un motivo che ha dell’incredibile: “Il motivo è semplice –
spiega Manuel Tricomi, Ceo di risarcire.it e risarcimentordinario.it. Esiste un istituto giuridico che
si chiama rivalsa del datore di lavoro e può essere esercitata da un imprenditore quando un suo
dipendente si infortuna. Peccato, però, che nell’80% dei casi quella possibilità non viene esercitata
perché in pochi conoscono questa chance offerta dalle leggi vigenti. Un commercialista di
Pordenone, le faccio esempio, per un anno non ha potuto usufruire delle prestazioni di una
propria dipendente, vittima di un incidente stradale. Ogni mese, ha versato il 60% di quanto
previsto dalla busta paga, come del resto impongono le norme. 1200 euro al mese, somma che
poteva essere decisamente abbattuta chiedendo appunto l’indennizzo. Siamo corsi ai ripari ma è
giunto il momento di agire con tempestività”.
Troppo spesso il datore ritiene che il rimborso erogato dagli assicuratori sociali corrisponda al
giusto rimborso. In realtà, INAIL e INPS integrano la busta paga del lavoratore infortunato ma non
coprono alcuni costi a carico dell’azienda, variabili in relazione al settore di riferimento. Il datore,
quindi, ha diritto a chiedere un rimborso di questi costi direttamente al responsabile civile che ha
causato l’assenza del dipendente dal suo posto di lavoro: “In base all’articolo 2043 del Codice
Civile -sottolinea Tricomi- se c’è un danno ingiusto, chi lo ha causato è tenuto a risarcirlo. Nel caso
dell’incidente in auto, il datore di lavoro che richiede la rivalsa ‘non è interessato’ al risarcimento
che il dipendente ha ottenuto dalla compagnia di assicurazioni, ma solo a chi ha causato l’impatto.
Causando l’incidente, infatti, l’altro guidatore ha generato anche un danno ingiusto per l’azienda.
Il datore di lavoro ha tempo fino a due anni, dal momento dell’incidente, per poter quantificare il
danno e richiedere la rivalsa alla persona che lo ha provocato”.
Una volta che l’azienda ha conosciuto l’importo da richiedere, dovrà semplicemente inviare
attraverso il proprio consulente una richiesta formale al Responsabile civile. Questo passaggio
agevola l’iter per ottenere il risarcimento che avviene nel 90% dei casi.
“Ci sono alcune regole da seguire -afferma Tricomi. L’azienda deve aspettare che sia chiara la
dinamica dell’incidente per capire se vi siano i presupposti per effettuare la rivalsa e deve
identificare con certezza i dati del responsabile o della sua compagnia assicuratrice, sapendo che
la rivalsa può essere esperita anche in caso di responsabilità parziale. Si tratta insomma di un
diritto da esercitare e che, di fatto, ha avuto anche l’imprimatur della Cassazione. La Suprema
Corte, in una sentenza del 1988, ha sancito il principio secondo il quale il responsabile di lesioni a
danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro, per il periodo in cui il
dipendente non potrà assicurare la propria prestazione lavorativa”.
Un diritto che, tuttavia, non viene spesso esercitato: “In pochi -dice ancora Manuel Tricomi-
conoscono quest’istituto che peraltro viene scarsamente reclamizzato. Non importa se il danno è
ancora in itinere o già chiuso, la prescrizione è infatti di 24 mesi e si può tornare indietro nel

tempo anche se il dipendente assente per cause dovute a terzi non lavora più per quella
determinata azienda. La rivalsa la si può chiedere non solo in caso di infortunio ma anche in caso
di malattia, a patto che sia imputabile a un responsabile esterno coperto da assicurazione”.

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