Campania

Rinvio al 30 giugno della scadenza per la rottamazione delle cartelle esattoriali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posticipato di due mesi il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla procedura “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023. Il nuovo termine per la presentazione delle domande slitta quindi dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Di conseguenza, slittano anche i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà a coloro che hanno presentato le domande di adesione alla Definizione Agevolata (DA), come da Articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023, facendo slittare di conseguenza (da emanare con prossima disposizione) la scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

Si ricorda che coloro (persone fisiche o giuridiche) che vorranno aderire dovranno pagare solamente le somme dovute quali sorta capitale e quelle a titolo di rimborso spese per le spese di notifica ed eventuali procedure in essere. Saranno invece escluse le somme a titolo di sanzioni, di mora ed aggi.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli contenuti in cartelle non notificate, per i quali già sono in essere procedure di rateizzazione del debito o sospensione, e già oggetto di precedente rottamazione. Non sono invece oggetto di agevolazione i seguenti tributi: somme dovute a titolo di recupero Aiuti di Stato, crediti da pronunce di condanna della Corte Dei Conti, multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti penali di condanna, risorse dell’UE ed IVA riscossa all’importazione.

Per aderire alla rottamazione, si deve presentare entro il 30 giugno 2023 domanda di adesione attraverso i mezzi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

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